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DECRETO-LEGGE 20 settembre 1996, n. 486

Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-9-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 1996, n. 582 (in G.U. 19/11/1996, n.271).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal:  29-12-1998
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Art. 2

1. È disposta la bonifica dell'area di Sesto San Giovanni, relativamente al dismesso stabilimento Falck ed alle relative discariche industriali ed a questo fine, a seguito dell'approvazione del progetto per stati di avanzamento, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e previa intesa di programma con il Ministro dell'ambiente, la regione Lombardia, l'amministrazione comunale competente ed i soggetti proprietari delle aree, è autorizzato il conferimento per la progettazione, la pianificazione e gli interventi della bonifica, dell'importo di lire 25 miliardi nell'ambito delle assegnazioni di risorse destinate all'area ad elevato rischio di crisi ambientale "Lambro-Olona-Seveso", di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Programma triennale per l'azione pubblica per la tutela ambientale 1994-1996, così come rideterminata dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389, e dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.
1-bis. In caso di acquisizione delle aree oggetto di bonifica di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria è decurtato dall'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica effettuate.
1-ter. In caso di alienazione totale o parziale delle aree oggetto di bonifica di cui al comma 1, il comune di Sesto San Giovanni, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territorialmente competenti e in subordine con altri enti pubblici della regione, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse.
Si applicano in tale caso le medesime procedure di cui ai commi 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1.
((
1-quater. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, avvalendosi dei soggetti di comprovata esperienza di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, istituisce un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza, composto da quattro funzionari, di cui due in rappresentanza del Ministero dell'ambiente, uno in rappresentanza della regione Lombardia, che può avvalersi di esperti in numero non superiore a tre. I funzionari delle citate amministrazioni statali, di livello dirigenziale generale, devono possedere specifica competenza nella materia. Gli oneri per il funzionamento del Comitato e per le indennità spettanti ai membri e agli esperti secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 1, comma 4, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite dell'1 per cento delle risorse medesime.
))
2. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento delle aree a rischio di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 26 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 7712 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.