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DECRETO-LEGGE 13 settembre 1996, n. 475

Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 novembre 1996, n. 573 (in G.U. 12/11/1996, n.265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1997)
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Testo in vigore dal:  13-11-1996
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Art. 6

1. I programmi pluriennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, e finanziati con apposite leggi pluriennali.
2. Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.), ente di diritto pubblico, per l'attuazione del piano corrente, approvato dal CIPE con deliberazione 3 agosto 1993, è stabilito in lire 532 miliardi per il 1997 e lire 555 miliardi per il 1998. In relazione agli obiettivi di sviluppo contenuti nel piano, la dotazione organica dell'I.N.F.N., così come definita sulla base dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere incrementata per un massimo di 120 unità, da ripartirsi in livelli e profili professionali, con particolare riferimento a quelli scientifico-tecnici, secondo quanto deliberato dagli organi direttivi competenti ed approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro.
3. Per l'avvio del piano concernente le ricerche di fisica della materia approvato dal CIPE in data 8 agosto 1995, è autorizzato a favore dell'Istituto nazionale di fisica della materia (I.N.F.M.) il finanziamento di lire 10 miliardi nell'anno 1996, lire 20 miliardi nell'anno 1997 e lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000. Per lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di sincrotrone dei laboratori di Trieste e Grenoble, è autorizzato, altresì, il finanziamento per complessive lire 7 miliardi nell'anno 1996, lire 5 miliardi nell'anno 1997 e lire 7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, alla cui erogazione si provvede unitariamente secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644
((,anche costituendo un comitato di gestione con gli enti interessati, in particolare per indirizzare le attività del laboratorio di Trieste))
. Per la realizzazione e l'utilizzo in comune di strumenti e di impianti di ricerca astronomica e astrofisica, è autorizzato il finanziamento di lire 8 miliardi per l'anno 1996, lire 8 miliardi per l'anno 1997 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a favore degli osservatori astronomici e astrofisici,
((...))
sentito il Consiglio per le ricerche astronomiche (C.R.A.).
((
3-bis. Le procedure già avviate in applicazione delle delibere del Comitato tecnico scientifico per i parchi scientifici e tecnologici di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, si concludono secondo le norme vigenti all'atto delle delibere stesse
))
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1996, lire 565 miliardi per l'anno 1997 e lire 585 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.