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DECRETO-LEGGE 17 giugno 1996, n. 321

Disposizioni urgenti per le attività produttive.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 421 (in G.U. 14/08/1996, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2006)
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Testo in vigore dal:  15-8-1996
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Art. 9

Cooperazione aerospaziale
1.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 421))
.
2. Allo scopo di integrare le finalità e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumerà provvedimenti idonei a realizzare una migliore e più efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 233, è prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, ed è corrisposta con i criteri e le modalità di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.