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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 560

Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonchè misure urgenti in materia di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74 (in G.U. 27/02/1996, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  29-12-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 14

Agevolazioni a favore delle associazioni di volontariato di
protezione civile
1. Allo scopo di potenziare la capacità di risposta all'emergenza da parte del Servizio nazionale di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, predispone un piano entro il maggio 1997 per la dislocazione nelle aree a rischio del territorio nazionale di mezzi e materiali, prevedendo anche l'affidamento in uso gratuito ai comuni, alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, queste ultime iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, dei materiali di propria dotazione.
2. I beni mobili ed i beni mobili registrati di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, divenuti obsoleti o non utilizzati, in deroga alle norme del regolamento di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere destinati, a titolo gratuito, alle organizzazioni di volontariato, purché siano utilizzati unicamente per lo svolgimento di attività di protezione civile.
((
3. Con decreto del Ministro competente, da adottare di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono definiti i materiali non utilizzati di cui al comma 2 e le modalità per la loro cessione gratuita alle associazioni di volontariato di cui al medesimo comma
))
((8))
3-bis. Per le finalità di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con particolare riferimento agli articoli 11 e 18 della medesima legge, per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica delle organizzazioni e delle associazioni di volontariato che espletano attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di incendi boschivi, è autorizzata la spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per il 1996, di lire 2.000 milioni per il 1997 e di lire 2.000 milioni per il 1998. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile saranno individuati i criteri di ripartizione alle regioni degli importi assegnati per anno; le regioni provvederanno, entro il termine indicato nel decreto, alla erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato, sulla base dei criteri indicati nel decreto sopra citato.
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 9 dicembre 1998, n. 426 ha disposto (con l'art. 4, comma 31) che il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 560 del 1995, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della L. 9 dicembre 1998, n. 426.