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DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1995, n. 444

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-10-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539 (in G.U. 27/12/1995, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
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Testo in vigore dal:  1-1-2003
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Art. 8

Proroga termini in materia di ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali
1. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, è prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente:
a) il termine previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali è prorogato al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero dell'interno provvede a sospendere il pagamento della seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti locali;
b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi previsto dal comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 77 del 1995 è fissato per la prima volta al 30 aprile 1996;
c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per il completamento degli inventari e la ricostruzione degli stati patrimoniali, è prorogato al 31 maggio 1996;
d) le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative al conto economico, al conto del bilancio, al conto del patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste per l'applicazione della disciplina del conto economico di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995 sono così prorogate:
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti;
(( 4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; ))
e) la gradualità nell'ammortamento di beni patrimoniali di cui al comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 77 del 1995 è così modificata:
1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
4) per il 2000 il 24 per cento del valore;
f) la disciplina dei conti degli agenti contabili interni previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 77 del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996.