stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1995, n. 435

Disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-10-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 19 dicembre 1995, n. 537 (in G.U. 22/12/1995, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1995)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  27-10-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di dismissione delle partecipazioni del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., al fine di realizzare la effettiva e tempestiva privatizzazione di detto istituto bancario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni concernenti la Cassa per il credito
alle imprese artigiane
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:
" 4. Il Ministero del tesoro dismette le azioni di propria pertinenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., vendendole, conferendole o, comunque, trasferendole a titolo oneroso, con modalità idonee a garantire il migliore servizio per l'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Tale decreto deve prevedere che il trasferimento avvenga a condizioni tali da garantire:
a) la possibilità di partecipare al capitale sociale della Cassa da parte delle imprese artigiane iscritte negli albi previsti dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché delle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative e delle cooperative, dei consorzi e delle società consortili, anche in forma di cooperativa di primo o secondo grado, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
b) una adeguata presenza, negli organi sociali della Cassa, di esponenti dell'artigianato;
c) la permanenza della destinazione dell'attività della Cassa all'esclusivo interesse dell'artigianato.".