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DECRETO-LEGGE 26 settembre 1995, n. 406

Disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-10-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.29 novembre 1995, n. 503 (in G.U. 29/11/1995, n.279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/1995)
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Testo in vigore dal:  1-10-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare le procedure connesse alle operazioni di privatizzazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni riguardanti la CONSAP
1. La partecipazione detenuta dalla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.a. nel capitale della Banca nazionale del lavoro S.p.a., è trasferita al Tesoro dello Stato.
2. A fronte del trasferimento di cui al comma 1, il Tesoro è autorizzato ad emettere, per un importo di lire 910.815.000.000 titoli di Stato da rilasciare alla CONSAP per un ammontare corrispondente al valore di libro delle azioni trasferite.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato di cui al comma 2.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 910.815.000.000 per il 1995 ed in annue lire 100 miliardi, per interessi sui titoli di cui al comma 2, a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.