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DECRETO-LEGGE 23 giugno 1995, n. 244

Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse ((, nonchè disposizioni in materia di lavoro e occupazione)).

note: Entrata in vigore del decreto: 24-6-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341 (in G.U. 18/08/1995, n.192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2023)
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Testo in vigore dal:  24-6-1995

Art. 9

Disposizioni per gli interventi nel settore del commercio
1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo di lire 250 miliardi è destinato alla realizzazione di interventi nel settore del commercio.
2. Il CIPE definisce la disciplina per la concessione delle agevolazioni al settore del commercio sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e del criterio dell'utilizzo delle risorse in coordinamento con finanziamenti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.