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DECRETO-LEGGE 21 aprile 1995, n. 120

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/4/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1995, n. 236 (in G.U. 21/06/1995, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1999)
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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  27-10-1999
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Art. 1

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università "La Sapienza" di Roma è autorizzata a rinnovare
(( improrogabilmente fino al 30 giugno 2000, provvedendo entro tale termine all'espletamento delle procedure di assunzione del nuovo personale, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale del rapporto di lavoro, ))
previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione universita-regione.