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DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1995, n. 32

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonchè per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-2-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104 (in G.U. 10/04/1995, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
Testo in vigore dal:  9-2-1995

Art. 17

Attività dell'IPI, ex IASM
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che lo IASM, ora denominato Istituto per la promozione industriale (IPI) intende assumere sulla base di programmi annuali di attività approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.
2. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dello IASM, ora IPI.