stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 agosto 1994, n. 516

Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonchè ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/8/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1994, n. 598 (in G.U. 29/10/1994, n.254).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2001)
nascondi
Testo in vigore dal:  30-10-1994
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi finalizzati a razionalizzare l'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nel rispetto delle intese raggiunte con la Comunità europea, nonché di emanare disposizioni per completare la liquidazione dell'EFIM;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((
1. Ai fini della razionalizzazione della struttura dell'indebitamento proprio dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) S.p.a. e delle società controllate interamente dallo stesso nonché del raggiungimento dell'obiettivo di progressiva riduzione dei debiti di cui all'intesa tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee del 29 luglio 1993, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle stesse società mutui in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa, con godimento 1 gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.
))
2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono utilizzate dalle società ivi contemplate, in sostituzione di debiti già esistenti, per le finalità di cui allo stesso comma 1, secondo modalità stabilite dal Ministro del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti dell'importo di 10 mila miliardi e tenendo conto della onerosità delle situazioni debitorie, l'importo delle emissioni di cui al comma 1, la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza.