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DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 357

Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonchè per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/6/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1994, n. 489 (in G.U. 10/08/1994, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal:  11-8-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 7-bis

(((Modificazioni al codice civile e ad altre disposizioni in materia di scritture contabili). ))
((
1. L'articolo 2216 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2216. - (Contenuto del libro giornale). - Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa".
2. Il terzo comma dell'articolo 2217 del codice civile è sostituito dal seguente:
"L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette".
3. L'articolo 2218 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2218. - (Bollatura facoltativa). - L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti".
4. All'articolo 2220 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti".
5. L'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile è sostituito dal seguente:
"I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215".
6. Al primo comma dell'articolo 2435 del codice civile, dopo le parole: "ufficio del registro delle imprese" sono inserite le seguenti: "o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata".
a) nell'indicazione degli atti soggetti a tassa, il numero 1 è sostituito dal seguente:
"1. Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine";
b) nella nota 1, le parole: "agli indicati articoli" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2215"; e le parole "e vidimare" sono soppresse.
8. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, le parole: "e non vidimate per almeno due anni consecutivi" sono soppresse;
b) nel terzo periodo, le parole da: "ovvero la vidimazione" fino alla fine del comma sono soppresse.
9. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2220 del codice civile, introdotto dal comma 4 del presente articolo, si applicano a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità per la conservazione su supporti di immagini delle scritture e dei documenti di cui al presente comma.
))