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DECRETO-LEGGE 30 maggio 1994, n. 328

Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-6-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 luglio 1994, n. 471 (in G.U. 29/07/1994, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  30-7-1994
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Art. 3

1. Le disponibilità di cui agli articoli 1 e 2 sono destinate, con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta, all'integrazione dei bilanci delle amministrazioni delle province, dei comuni
((, delle comunità montane e della regione stessa))
per interventi urgenti di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e relativi:
a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;
b) alla realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica di competenza regionale nelle aree colpite;
c) al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei privati cittadini
((...))
nel limite massimo del 30 per cento delle somme stanziate a favore delle regioni interessate.
2. Su richiesta degli enti di cui al comma 1 è comunque consentito alle regioni disporre, con propria deliberazione e in casi specifici, che gli interventi di cui al medesimo comma siano realizzati a gestione diretta.
3. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e delle relative risorse finanziarie per le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana, relativamente alla tipologia degli interventi indicati nel presente articolo, i contributi di cui all'articolo 1 costituiscono integrazione dei finanziamenti già disposti con i decreti-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1 febbraio 1993, n. 25, e 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, e con la legge 23 dicembre 1992, n. 505.
4. Ai fini del contributo straordinario di cui all'articolo 1 sono considerate le quote, rispettivamente, di lire 32 miliardi per la regione Liguria, lire 32 miliardi per la regione Piemonte e lire 11 miliardi per la regione Valle d'Aosta, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e per le medesime finalità, nonché per la finalità di sistemazione definitiva a carattere idraulico ed idrogeologico.