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DECRETO-LEGGE 23 maggio 1994, n. 307

Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/05/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 457 (in G.U. 23/07/1994, n.171).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1994)
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Testo in vigore dal:  24-7-1994
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Art. 5

1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989,
((...))
si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il
(( 30 settembre 1994 ))
con le modalità (( da stabilire con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 31 agosto 1994.
1-bis Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per
l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi di capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1994, con modalità da indicare in apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 31 luglio 1994.
2. Sulla base delle predette richieste l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1994 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta
(( ;nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento. ))
Le relative operazioni di riscontro sono completate entro il 30 settembre 1994; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1995. Per i crediti indicati nelle dichiarazioni dei redditi è estinto l'80 per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione anche avvalendosi delle ordinarie procedure di rimborso; ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 10.000 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il
(( 31 dicembre 1994 ))
.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 10.000 miliardi per il 1994 e valutato in annue lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 10.000 miliardi per il 1994 e lire 787,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 112,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.
((
3-bis. Nel caso in cui il complesso delle richieste superi il limite di 10.000 miliardi, i rimborsi avvengono per ordine di importo, a partire dai crediti di importo inferiore al netto degli interessi.
))
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.