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DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-8-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 (in G.U. 29/10/1993, n.255).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
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Testo in vigore dal:  1-1-2013
aggiornamenti all'articolo

Art. 43

(Base imponibile ed aliquota)
1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile e` determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13,
((...))
14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.
((45))
2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, e` ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228))
.
((45))
4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), e per gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile e` costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (37)

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AGGIORNAMENTO (37)
La L. 7 luglio 2009, n. 88 ha disposto (con l'art. 24, comma 8) che la suddetta modifica si applica alle operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della stessa legge.

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AGGIORNAMENTO (45)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma
335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."