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DECRETO-LEGGE 26 aprile 1993, n. 122

Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/4/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 1993, n. 205 (in G.U. 26/06/1993, n.148).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  27-6-1993
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Art. 2

Disposizioni di prevenzione
((
1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila
))
((
2. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno
))
3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654,
((per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962,))
o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152,
((si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso))
conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.