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DECRETO-LEGGE 23 marzo 1993, n. 76

Modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/03/1993.
Decreto-Legge convertito dalla L. 20 maggio 1993, n. 152 (in G.U. 22/05/1993, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1993)
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Testo in vigore dal:  24-3-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 marzo 1956, n. 168, recante provvidenze per la stampa;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rideterminare la misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, al fine di comporre le controversie in atto e di dare sollecita attuazione alla decisione della Commissione CEE in data 24 aprile 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta si applica, fino alla data al più tardi del 31 dicembre 1993, per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dell'uno per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché le altre esenzioni già stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente.
2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 3 marzo 1992 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità economica europea. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di versamento dei contributi e può esserne variata la misura, purché entro il limite massimo dell'uno per cento.
3. In adempimento della decisione della Commissione della CEE in data 24 aprile 1991, i contributi di cui al primo e terzo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, non si applicano sui prodotti importati dagli Stati membri della Comunità.