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DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1993, n. 16

Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-1-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 (in G.U. 24/03/1993, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/2015)
Testo in vigore dal:  4-2-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, dopo le parole: ", e successive modificazioni." il seguente periodo: "Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.";
b) nell'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 .";
b-bis) nell'articolo 29, comma 1, le parole: "10 settembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1993", e le parole: "di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1985 " sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 1991";
c) nell'articolo 34:
1) al comma 1, le parole: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4," sono sostituite dalle parole: "anteriormente al 1 ottobre 1991";
2) il comma 4 è soppresso;
d) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" sino alle parole: "e successive modificazioni", sono sostituite dalle parole: "fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonché per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni , notificati fino al 20 giugno 1993,";
e) nell'articolo 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
" 3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati pro quota i
redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni , ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni , nonché per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 3 del presente articolo va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.";
f) nell'articolo 44:
1) al comma 1, dopo le parole: "60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata" sono inserite le parole: "dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale" e le parole: "ai sensi dell'articolo 54" sono sostituite dalle parole: "ai sensi degli articoli 54 e 55";
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
" 6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.";
3) il secondo periodo del comma 7 è soppresso;
g) nell'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni .";
h) nell'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;
i) nell'articolo 53:
1) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.";
2) il comma 10 è sostituito dal seguente:
" 10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.";
3) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
"12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , ed all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 .
12-ter. I termini di impugnativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 20 giugno 1993.";
l) nell'articolo 55, comma 8, le parole: "30 aprile 1992" sono sostituite dalle parole: "20 giugno 1993";
m) nell'articolo 57:
1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "termini di prescrizione e di decadenza riguardanti" sono inserite le parole: "l'accertamento e";
2) al comma 3, le parole: "di cui agli articoli da 44 a 48" sono sostituite dalle parole: "di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48";
3) al comma 4, le parole: "1 settembre 1991" sono sostituite
dalle parole: "30 novembre 1991";
n) nell'articolo 59:
1) al comma 1, le parole: "articoli 34 e 44" sono sostituite dalle parole: "articoli 34, 36 e 44";
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
" 1-bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative
ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.";
o) nell'articolo 63, comma 9, le parole: "1 settembre 1991" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 1991".
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 MARZO 1993, N. 75.
3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , ad integrazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente già accantonato, può essere imputato alle riserve preesistenti.
L'ammontare non prelevato dalle riserve può essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili di cui all'articolo 33, commi 7, 8 e 9, della predetta legge dovranno essere effettuate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in quelli in corso a tali date.
4. L'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di trasformazione di enti pubblici in società per azioni e quelle con esse connesse, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto dei predetti soggetti e non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito alle predette operazioni, dalle società derivate dalla trasformazione; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.
5. Alle operazioni di conferimento di aziende o di rami di esse, di fusione e di scissione effettuate dalle società derivanti dalle trasformazioni, fino a quando sono interamente possedute dallo Stato e comunque non oltre tre anni dalla trasformazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni .
6. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.".
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461.
8. Per l'anno 1993 i sostituti d'imposta hanno facoltà di non
svolgere le attività previste dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , qualora ne abbiano data comunicazione ai propri dipendenti entro il 5 dicembre 1992; in tal caso per lo stesso anno sono esonerati dagli obblighi connessi alle predette attività, ma resta fermo quello di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta di acconto con le modalità previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale.
Nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento.
8-bis.
(( COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 ))
.
9.
(( COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 ))
.
9-bis. All'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
4 settembre 1992, n. 395 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "entro il 15 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo", e le parole: "entro il 15 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile";
b) al comma 5, le parole: "Entro il mese di maggio" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 20 giugno".