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DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1993, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-1-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 (in G.U. 20/03/1993, n.66).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
Testo in vigore dal:  21-3-1993
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Art. 23

Collocamento fuori ruolo di segretari comunali
1. Il Ministro dell'interno, con provvedimento annuale, può disporre il collocamento fuori ruolo, presso la Commissione di ricerca per la finanza locale e presso la Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali, di segretari comunali e provinciali in numero massimo di venti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 25 del decreto- legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, nonché di quelli previsti dall'articolo 52 della legge n. 142 del 1990.
2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi del comma 1 conserva il trattamento economico della qualifica corrispondente, con imputazione dell'onere relativo e degli ulteriori oneri ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza al fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
3. Il personale in questione non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene né in altre qualifiche, superiori o inferiori; qualora intenda rientrare nell'esercizio delle funzioni di segretario comunale o provinciale, ha diritto di essere nominato presso una sede di classe corrispondente alla propria qualifica, in ogni caso nell'ambito della stessa provincia dove precedentemente prestava servizio, al verificarsi della relativa vacanza.
((
3-bis. Il personale collocato fuori ruolo è ammesso ai concorsi per il passaggio alle qualifiche superiori purché sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento vigente per i segretari comunali e provinciali; qualora consegua la promozione, rientri in organico occupando il relativo posto di ruolo
))
4. Il comma 16 dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 è abrogato.