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DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1993, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-1-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 (in G.U. 20/03/1993, n.66).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
Testo in vigore dal:  1-1-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 15

Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali
1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di
((40 ore))
mensili per persona e sino ad un massimo individuale di
((60 ore))
mensili, per il periodo intercorrente
((dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data))
.
Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.
2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio,
((con determinazione da adottare preventivamente))
e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi
((...))
.
3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di
((quattro mesi))
dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso. (8)

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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1995, n. 507 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Il termine previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute dai comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994, è prorogato al 30 giugno 1995".