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DECRETO-LEGGE 5 giugno 1993, n. 169

Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/6/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1993, n. 271 (in G.U. 04/08/1993, n.181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1993)
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Testo in vigore dal:  5-8-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per i lavoratori del settore dell'amianto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:
"8. Per i lavoratori
((...))
che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.".
((1- bis. All'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le parole: 'per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite,' sono sostituite dalle seguenti: 'per i lavoratorì))
.
((
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede entro i limiti indicati, mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993
))
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.