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DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-6-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n.185).
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/06/1992, n. 134 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2018)
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Testo in vigore dal:  14-1-1994
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Art. 25-ter

(Intercettazioni preventive).
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta del Ministro dell'interno o, per sua delega, del direttore della Direzione investigativa antimafia, dei responsabili a livello centrale dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare con decreto dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione
((, ovvero del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici))
, nonché l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando le intercettazioni medesime siano necessarie per l' attività di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
2. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal procuratore della Repubblica con decreto motivato per i periodi successivi di venti giorni, qualora permangono i presupposti indicati nel comma 1. Su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi del medesimo comma 1, il procuratore della Repubblica può autorizzare che le operazioni di intercettazione siano eseguite con impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica.
3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni valore ai fini processuali. Le registrazioni, una volta ultimate le operazioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni stesse.