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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 15 luglio 1992, n. 430

Regolamento recante approvazione delle deliberazioni in data 16 maggio 1991 e 10 giugno 1992 del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro concernenti la tariffa professionale della categoria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-11-1992
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Testo in vigore dal:  25-11-1992

Art. 1

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, e, in particolare l'art. 23, ultimo comma, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, sono adottate norme regolamentari per stabilire la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la precedente tariffa per le prestazioni professionali della consulenza del lavoro, approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 marzo 1981;
Viste le deliberazioni del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro in data 16 maggio 1991, n. 23, e 10 giugno 1992, n. 77, concernenti la nuova tariffa professionale della categoria;
Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale, con nota 29 maggio 1991, n. 25860, ha espresso parere favorevole sullo schema di tariffa proposto dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi che in data 5 luglio 1991 ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 14, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza dell'11 maggio 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Sono approvate le deliberazioni in data 16 maggio 1991 e 10 giugno 1992 del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro che stabiliscono la nuova tariffa professionale, allegata al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto l'obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 luglio 1992

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto l'obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 luglio 1992 Il Ministro: MARTELLI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1992

Registro n. 64 Giustizia, foglio n. 309

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 12/1979 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) prevede che la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime sia stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, previo parere dei consigli provinciali.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il ventesimo comma dell'art. 14 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che il Ministro di grazia e giustizia approvi le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi.