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DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-6-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n.185).
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/06/1992, n. 134 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2018)
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Testo in vigore dal:  8-8-1992
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Art. 28

(( (Copertura finanziaria).))
((
1. La spesa a regime derivante dall'attuazione del presente decreto è valutata in lire 123.480 milioni a decorrere dall'anno 1995.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27, valutato in lire 27.386 milioni per l'anno 1992, in lire 78.642 milioni per l'anno 1993 ed in lire 128.900 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))