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DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-6-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n.185).
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/06/1992, n. 134 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2018)
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Testo in vigore dal:  8-8-1992
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Art. 2

Esame di persona imputata in un procedimento connesso
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.";
b) nel comma 5, le parole "dagli articoli 194, 195 e 499" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 194, 195, 499 e 503".
2. L'articolo 142
((delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271))
, è così modificato:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso";
b) il comma 1 è soppresso;
c) nel comma 2, dopo le parole
(("Quando per la notificazioni"))
, sono inserite le seguenti: "dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice";
d) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
" d) l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;".