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DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-6-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n.185).
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/06/1992, n. 134 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2018)
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Testo in vigore dal:  29-7-1993
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Art. 17

Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria
1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle tabelle A, B, parte I e parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni è aumentato, nel ruolo degli agenti e assistenti di 2.000 unità.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 1993, N. 163 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 LIGLIO 1993, N. 254))
.
3. Gli agenti reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso di formazione tecnico-professionale della durata di tre mesi durante il quale è attribuito loro il trattamento economico previsto per gli agenti ausiliari. I corsi sono effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'Esercito, ad opera del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
4. Nelle assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria la riserva di posti di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è elevata al 50 per cento.
5. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 20.386 milioni per l'anno 1992, in lire 63.823 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a decorrere dall'anno 1994.