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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1991, n. 417

Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-1-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66 (in G.U. 10/02/1992, n.33).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2017)
Testo in vigore dal:  11-2-1992
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. Nelle dichiarazioni dei redditi
((...))
il dichiarante può computare in diminuzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute sulla base della medesima dichiarazione, l'ammontare dell'eccedenza risultante relativamente alle predette imposte; il residuo ammontare può essere computato in diminuzione degli acconti dovuti per il periodo successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Nel caso di dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi, le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono essere portate in diminuzione dell'ammontare dell'imposta locale sui redditi dovuta da ciascun coniuge. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente comma.
2. Alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 4, le parole: "in corso alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita";
b) all'articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. Gli enti e le società di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che eseguono la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello indicato nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, possono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso.";
c) all'articolo 8, nel comma 7, le parole: "di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 6 e 6-bis".
3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1991 hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente a tale data possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente al 1° gennaio 1991.
4. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite modalità per l'applicazione del presente comma.
5. Al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato," sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi di cui alla lettera e) del comma 2,".
6. La disposizione prevista nel primo periodo del comma 13- ter dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve intendersi nel senso che la esclusione ivi prevista si riferisce anche ai diritti di garanzia.
7. Nel comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "ai fini del pagamento dell'imposta" sono sostituite dalle altre: "ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell'imposta";
b) le parole "l'eventuale eccedenza è computata" sono sostituite dalle altre "l'eventuale eccedenza è computata, anche in sede di pagamento dell'acconto".