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DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1991, n. 345

Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/11/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1991, n. 410 (in G.U. 30/12/1991, n.304).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal:  17-11-2018
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Art. 3-bis

Personale a disposizione per le esigenze connesse alla lotta alla criminalità organizzata).
1. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del 5 per cento della dotazione organica, può essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall'articolo 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi previsti.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126))
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