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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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Testo in vigore dal:  13-7-1991
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Art. 16

((
1. In Calabria, Campania e Puglia sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa ai rispettivi territori regionali e sede nel capoluogo di regione, alle quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, primo comma, lettere a), b) e d), limitatamente alle materie di contabilità pubblica 3; 4, primo comma; 5; 6; 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.
))
2. Le sezioni di cui al comma 1 in sede di prima applicazione funzionano presso le attuali delegazioni regionali per la Campania, per la Puglia e per la Calabria utilizzando il personale di magistratura e quello amministrativo ivi già in servizio, oltre a quello necessario appositamente assegnato anche in via temporanea. I magistrati possono essere assegnati senza il loro consenso per un periodo non superiore a tre anni.
3.
(( La Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni può))
disporre, anche a mezzo della Guardia di finanza, ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata.
4. Rimane ferma, nelle parti non modificate dal presente articolo, la competenza delle sezioni centrali della Corte dei conti.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 820 milioni per l'anno 1991 ed in lire 840 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti".
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.