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DECRETO-LEGGE 7 marzo 1991, n. 68

Riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi, al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/3/1991.
Decreto-Legge convertito dalla L. 29 aprile 1991, n. 139 (in G.U. 02/05/1991, n.101).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/1991)
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Testo in vigore dal:  8-3-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. L'aliquota dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, è diminuita da L. 77 a L. 12 al metro cubo.
2. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:
"41) gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; gas di petrolio liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 kg.".
3. Per le prestazioni di servizi relative ai trasporti ferroviario e marittimo di persone l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 9 per cento.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2, relativamente alle cessioni di gas metano, si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.