stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1990, n. 276

Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 04/10/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1990, n. 359 (in G.U. 03/12/1990, n.282).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1990)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-10-1990

Art. 7

1. Al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"A tal fine può disporre limiti di spesa differenziati in relazione all'urgenza, al di sotto dei quali gli atti non sono soggetti a registrazione preventiva della Corte dei conti ed elevare i limiti di valore dei contratti oltre il quale è prescritto il parere preventivo del Consiglio di Stato, nonché prevedere termini abbreviati, non inferiori a 15 giorni o a un terzo di quelli ordinari, se più brevi, per l'espressione dei pareri richiesti, decorsi i quali può prescindersi dai pareri stessi. Lo stesso regolamento può inoltre contenere disposizioni analoghe a quelle in vigore per le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della stessa legge n. 121 del 1981, comprese quelle dipendenti anche dal Ministero della difesa, o confermare, anche con modificazioni, quelle finora applicate transitoriamente dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.".