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DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1990, n. 276

Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 04/10/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1990, n. 359 (in G.U. 03/12/1990, n.282).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1990)
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Testo in vigore dal:  4-12-1990
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Art. 5

1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti.
2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso.
L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o più degli altri requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.
3. La prova preliminare di cui al comma 1 può essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o più commissioni. Le modalità della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno.
4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso.
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4-bis. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, è prorogato di quattro anni; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3, e il secondo ciclo di corso di cui all'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 325 del 1987 sono effettuati secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'interno, tenuto conto delle disponibilità ricettive degli istituti di istruzione
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