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DECRETO-LEGGE 6 novembre 1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/11/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1989, n. 417 (in G.U. 02/01/1990, n.1).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  8-11-1989

Art. 12

1. In prima applicazione del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione indice i concorsi per titoli ed esami e quelli per soli titoli previsti negli articoli 2 e 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alle graduatorie del concorso per soli titoli indetto ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti, compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento al corrispondente concorso per titoli ed esami, che siano disponibili e vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1989-90 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie nazionali compilate ai sensi dell'articolo 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami e della graduatoria del concorso per titoli riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie di belle arti, indetto ai sensi dell'articolo 55 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
3. Negli anni successivi, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91, tutti i posti che, pur essendo riservati al concorso per titoli ed esami, sono stati assegnati, ai sensi del comma 2, al concorso per soli titoli devono essere restituiti integralmente al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove necessario, anche ai concorsi successivi, mediante riduzione del corrispondente numero di posti destinati ai concorsi per soli titoli.