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DECRETO-LEGGE 1 aprile 1989, n. 120

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

note: Entrata in vigore del decreto: 04/04/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 1989, n. 181 (in G.U. 23/05/1989, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal:  20-7-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

1. Nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali è istituito un apposito capitolo, denominato "Fondo speciale di reindustrializzazione" con dotazione complessiva di lire 660 miliardi in ragione di lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il Fondo è destinato ad erogare, in corrispondenza con la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi siderurgica, nonché del programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.) di cui all'articolo 5, le somme occorrenti entro il limite massimo di lire 660 miliardi.
3. Una quota pari a lire 360 miliardi delle somme previste dal presente articolo è destinata alle iniziative che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto.
4. Una quota pari a 240 miliardi è destinata alle iniziative che si localizzano nei comuni delle altre aree prioritarie di crisi siderurgica di cui all'articolo
5.
5. Una quota pari a lire 60 miliardi è destinata ad interventi di promozione industriale nelle aree di crisi siderurgica secondo la ripartizione deliberata dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.
6. All'onere di lire 330 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per ciascuno degli anni 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((3))



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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 149,convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 237 ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 3) che " Al Fondo speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge lo aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è conferita la somma di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995."