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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1989, n. 332

Misure fiscali urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-9-1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989, n. 384 (in G.U. 29/11/1989, n.279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001)
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Testo in vigore dal:  12-4-2002
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Art. 7

1.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430))
.
1-bis. L'ultimo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, di cui al comma 1, e successive modificazioni, è abrogato.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
4. PERIODO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449. PERIODO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430))
.
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 NOVEMBRE 1989, N. 384.
6. Gli importi dovuti all'Erario dagli enti che esercitano o gestiscono concorsi pronostici e dagli enti organizzatori di manifestazioni a premio di sorte per i servizi di vigilanza e controllo effettuati dal personale dello Stato, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 20 luglio 1982, n. 464, sono triplicati.
7. Sono abrogati gli articoli 45, 47, 49 e 50, commi secondo, terzo e quarto, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituiti e modificati dalla legge 15 luglio 1950, n. 585, dalla legge 18 febbraio 1963, n. 67, e dalla legge 2 agosto 1962, n. 528. È altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente articolo.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle manifestazioni di sorte locali, ai concorsi e alle operazioni a premio autorizzati a decorrere dal 30 settembre 1989 e non si applicano alle domande di autorizzazione pendenti alla stessa data.