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DECRETO-LEGGE 1 aprile 1989, n. 121

Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990.

note: Entrata in vigore del decreto: 04/04/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1989, n. 205 (in G.U. 01/06/1989, n.126).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1991)
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Testo in vigore dal:  6-4-1990
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

1. Il contributo ordinario all'ANAS è aumentato per gli anni 1989-1991 di lire 697 miliardi, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989, lire 389 miliardi e 500 milioni per il 1990 e lire 220 miliardi e 500 milioni per il 1991. Una quota di lire 460 miliardi per il biennio 1989-1990, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989 e di lire 373 miliardi per l'anno 1990, è destinata alla realizzazione degli interventi da individuarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici per le finalità di cui al precedente articolo 1. Una quota di lire 237 miliardi, in ragione di lire 16 miliardi e 500 milioni per il 1990 e di lire 220 miliardi e 500 milioni per il 1991, è riservata ad interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria migliorativa finalizzata ad esigenze di sicurezza e fluidità del traffico limitatamente agli itinerari di collegamento e servizio delle aree interessate dalle finalità del presente decreto. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 utilizzando l'accantonamento 'Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinarià. Per gli interventi di cui all'allegato elenco, l'Azienda nazionale autonoma delle strade è altresì autorizzata ad utilizzare una quota fino a lire 240 miliardi dei residui relativi al capitolo 751 del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
((2))
1-bis. In relazione alle maggiori esigenze della circolazione, della sicurezza e alle emergenze in atto in connessione con le finalità del presente decreto, l'ANAS è tenuta a dare assoluta priorità per lotti funzionali alle ultimazioni relative agli interventi già programmati sugli itinerari di afflusso e servizio alle sedi di svolgimento dei campionati mondiali, realizzabili nei limiti dei residui di stanziamento esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dedotta la quota prevista al comma 1. La realizzazione degli altri interventi già programmati in attuazione delle disposizioni vigenti, nonché degli eventuali completamenti sui predetti itinerari, avviene secondo le disponibilità ordinarie del bilancio dell'ANAS. I programmi debbono essere comunicati alle competenti commissioni parlamentari.
2. L'ente Ferrovie dello Stato, per gli interventi di propria competenza di cui all'allegato elenco, è autorizzato a contrarre mutui nel biennio 1989-1990 nel limite massimo complessivo di lire 430 miliardi. All'onere per l'ammortamento dei predetti mutui, valutato in lire 43 miliardi in ragione d'anno, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7750 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. Per la realizzazione degli interventi relativi a linee metropolitane anche con sistemi innovativi e a parcheggi, individuati con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, i comuni, i consorzi pubblici
(( per i servizi di trasporto ))
o società a prevalente capitale pubblico, sulla base della ripartizione delle disponibilità definita con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, sono autorizzati a stipulare mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo di 900 miliardi , con onere di ammortamento assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 7 per cento. Al relativo onere, valutato in lire 100 miliardi annui, a decorrere dal 1990, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1990 e per quelli successivi dell'accantonamento "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane".
4. Nell'ambito dell'importo previsto dal comma 3 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo ventennale, secondo le modalità e le agevolazioni previste dal medesimo comma 3, per un importo non superiore a lire 9 miliardi, alla società a prevalente capitale pubblico denominata S.p.a. Aeroporto di Cuneo-Levaldigi, che gestisce l'aeroporto di Levaldigi e per un importo non superiore a lire 72 miliardi alla società a totale partecipazione pubblica S.A.T.T.I. di Torino, per interventi sulla ferrovia Torino-Ceres.
5. Per la copertura finanziaria degli interventi di competenza degli enti locali previsti dall'allegato elenco, diversi da quelli di cui al comma 3, i comuni, i consorzi pubblici per i servizi di trasporto o società a prevalente capitale pubblico, provvedono a stipulare mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65.
6. Per i progetti relativi agli interventi di cui all'allegato elenco, per i quali sono stati stipulati mutui con la Cassa depositi e prestiti e che formano oggetto di richiesta di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi da 31 a 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la concessione del finanziamento determina l'estinzione in via anticipata dei predetti mutui.
7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco
(( sulla base di deliberazioni adottate dalla giunta municipale ))
ai sensi dell'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ovvero, per i concorsi pubblici per i servizi di trasporto di cui ai commi 3 e 5, dell'organo consortile legittimato ad adottare le suddette deliberazioni in via d'urgenza.
8. Esperita favorevolmente la procedura di cui all'articolo 2, i soggetti competenti, relativamente agli interventi di cui al comma 3, possono affidare i lavori anche in attesa della formale concessione dei mutui.
9. Per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco, gli enti locali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa nei limiti delle somme risultanti dal progetto di bilancio predisposto dalle rispettive giunte ed in armonia con le indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è ridotto per i predetti mutui a trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione delle domande da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti a cura dei comuni interessati.

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AGGIORNAMENTO (2)


L'errata Corrige (in G.U. 06/04/1990, n. 80) ha disposto la seguente modifica al comma 1 del presente articolo "l'art. 5, comma 1, al 16; rigo della seconda colonna, dove è scritto: "... riduzioni di lire 16 miliardi a 500 milioni per l'anno 1990...", leggasi: "... riduzioni di lire 16 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990..."".