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DECRETO-LEGGE 1 aprile 1989, n. 120

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

note: Entrata in vigore del decreto: 04/04/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 1989, n. 181 (in G.U. 23/05/1989, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal:  18-1-1992
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi di cui all'articolo 5, le cui domande sono presentate entro ventiquattro mesi dalla data della delibera CIPI prevista al comma 1 del medesimo articolo e che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, si applicano le provvidenze della legge 1 marzo 1986, n. 64, con le modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei predetti programmi il CIPI determina l'applicabilità di tali modifiche a tutte le iniziative previste nei programmi stessi, e per le quali le deliberazioni da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno dovranno intervenire nel termine massimo di centoventi giorni, ferme restando le altre disposizioni relative all'ottenimento delle agevolazioni e contenute nella medesima legge.
((2a))
2. A tal fine:
a) il contributo in conto capitale è fissato per tutte le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64;
b) il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati è determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella misura di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64;
c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale, nei limiti e secondo le procedure di cui all'articolo 69, quarto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni.
3. Alle provvidenze di cui al presente articolo si applicano i limiti di cumulo previsti dall'articolo 9, comma 2, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e dall'articolo 63, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, fermo restando il disposto di cui al settimo comma del medesimo articolo 63.

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AGGIORNAMENTO (2a)
LA L. 28 dicembre 1991, n. 421 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "È prorogato al 31 dicembre 1992 il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI Spa) e al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge n. 120 del 1989."