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DECRETO-LEGGE 24 marzo 1989, n. 107

Rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/03/1989.
Decreto-Legge convertito dalla L. 15 maggio 1989, n. 180 (in G.U. 23/05/1989, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/1989)
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Testo in vigore dal:  29-3-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari, in considerazione dei molteplici adempimenti cui essi sono tenuti per la tempestiva e puntuale entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari, previste per la prima domenica del mese di aprile dell'anno 1989, a norma dell'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 214, si terranno la prima domenica del mese di ottobre del medesimo anno 1989.