stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 65

Disposizioni in materia di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 02-03-1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1989, n. 155 (in G.U. 02/05/1989, n.100).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2018)
Testo in vigore dal:  2-3-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. La ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nella misura del 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,95 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991.
2. Con le stesse decorrenze la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nelle misure, rispettivamente, del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.
3. Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1° gennaio 1989, dal 1° gennaio 1990 e dal 1° gennaio 1991 il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1989, negli articoli 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n.
177, le parole: "dell'80 per cento" sono soppresse.
5. Il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è fissato nella misura del 6,55 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,85 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991 della retribuzione annua contributiva.