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DECRETO-LEGGE 14 marzo 1988, n. 70

Norme in materia tributaria nonchè per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/3/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154 (in G.U. 14/05/1988, n.112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2019)
Testo in vigore dal:  3-1-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:


'TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)


Per ogni lire 100.000
o frazione di
lire 100.000
a) Conclusi direttamente tra i
contraenti o con l'intervento di
soggetti diversi da quelli di cui alle
lettere
b) e c):
1) azioni, quote e partecipazioni in
società di ogni tipo 140

2) valori in moneta o verghe (**) 100

3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni 16

b) Conclusi direttamente tra banchieri
e privati, o con l'intervento di agenti
di cambio o banche iscritte all'albo di
cui al regio-decreto legge 20 dicembre
1932, n. 1607, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 aprile
1933, n. 504, o commissionarie di borsa
o società di intermediazione mobiliare:
1) azioni, quote e partecipazioni in
società di ogni tipo 50
2) valori in moneta o verghe (**) 90
3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni (***) 9 (****)
c) Conclusi tra agenti di cambio o
società di intermediazione mobiliare:
1) azioni, quote e partecipazioni in
società di ogni tipo 12
2) valori in moneta o verghe (**) 40
3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni (***) 9 (****)


(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in lire 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c), aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a lire 400.000.
(**) Sono esenti i contratti per contanti.
(***) Sono esenti i contratti di trasferimento di titoli di Stato conclusi nell'ambito di mercati regolamentati.
(****) L'importa dovuta non può superare l'importo di lire 1.800.000'.

1-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 435))
.
2. La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2-bis. Le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono unificate allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a 18 mesi dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modifica zioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è ridotta allo 0,05 per cento e si applica anche alle operazioni non rientranti nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 277. Le disposizioni precedenti si applicano ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-ter. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988.