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DECRETO-LEGGE 5 settembre 1988, n. 390

Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/09/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1988, n. 464 (in G.U. 04/11/1988, n.259).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/11/1988)
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Testo in vigore dal:  4-11-1988
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Art. 4

1. Il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, individua gli enti locali destinatari dei mutui e determina le opere da realizzare, con le rispettive quote di finanziamento, nel rispetto delle priorità del programma annuale
((formulato dalle regioni secondo le modalità previste dal citato articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488))
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2. La Cassa depositi e prestiti, sulla base della richiesta di finanziamento e della delibera di approvazione del progetto esecutivo, nonché della prescritta ulteriore documentazione, provvede alla concessione dei mutui entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta stessa.
((Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei tre esercizi successivi anche qualora la loro destinazione risulti cambiata ai sensi del precedente articolo 2))
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