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DECRETO-LEGGE 28 giugno 1988, n. 239

Interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici scolastici periferici dell'Italia settentrionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/07/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 1988, n. 353 (in G.U. 19/08/1988, n.194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1988)
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Testo in vigore dal:  1-7-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi al fine di ovviare alle gravi disfunzioni delle sovrintendenze scolastiche e dei provveditorati agli studi dell'Italia settentrionale, dovute prevalentemente a carenze di personale che, perdurando da molti anni, determinano negative e ormai intollerabili ripercussioni sul funzionamento delle istituzioni scolastiche comprese negli ambiti territoriali di competenza dei predetti uffici;
Considerato che tale situazione crea preoccupate e diffuse reazioni a livello delle comunità locali interessate e degli organi ed enti che le rappresentano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione sono incrementate, per le diverse qualifiche funzionali, di complessive 200 unità, secondo quanto previsto dalla annessa tabella A, quadro b).
2. I posti risultanti dall'incremento di cui al comma 1 non sono utilizzabili ai fini del riassorbimento delle situazioni di soprannumerarietà di personale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Detti posti sono assegnati esclusivamente agli uffici scolastici regionali od interregionali e provinciali delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna.
4. Alla ripartizione dei posti tra gli uffici scolastici interessati si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione, con riferimento alle unità amministrate di personale direttivo, docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario, al numero degli istituti e scuole funzionanti negli ambiti territoriali di competenza, delle relative classi e degli alunni.