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DECRETO-LEGGE 15 giugno 1988, n. 201

Provvedimenti urgenti per il funzionamento degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Lombardia.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/6/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 agosto 1988, n. 328 (in G.U. 09/08/1988, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1988)
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Testo in vigore dal:  17-6-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento degli uffici della motorizzazione civile della regione Lombardia ed in particolare dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano;
Vista la legge 1› dicembre 1986, n. 870, recante misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro;
Considerato che le indilazionabili esigenze di funzionamento dei citati uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non consentono di attendere l'espletamento delle procedure concorsuali di assunzione, di cui alla citata legge n. 870 del 1986, ma rendono indispensabile il reclutamento di nuove unità di personale in tempi estremamente ridotti;
Ritenuto necessario assumere il personale suddetto mediante ricorso alle liste di collocamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad assumere, in via eccezionale, 200 unità di personale da destinare agli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della regione Lombardia da reclutare con le modalità di cui agli articoli 5 e 6, in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di assunzione, concorsi, selezioni ed avviamenti concernenti il pubblico impiego.