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DECRETO-LEGGE 3 maggio 1988, n. 139

Proroga di due anni dell'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

note: Entrata in vigore del decreto: 06/05/1988.
Decreto-Legge convertito dalla L. 20 giugno 1988, n. 227 (in G.U. 25/06/1988, n.148).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/1990)
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Testo in vigore dal:  19-5-1990
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare di due anni il disposto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, riguardante l'elevazione a 58 anni del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è prorogato di due anni.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 18 maggio 1990, n. 118, convertito senza modificazioni, dalla L. 13 luglio 1990 n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 139, convertito dalla legge 20 giugno 1988, n. 227, è differito di due anni."