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DECRETO-LEGGE 21 marzo 1988, n. 86

Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/03/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 (in G.U. 21/05/1988, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
Testo in vigore dal:  24-1-1992
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informatico sull'intero territorio nazionale, può stipulare direttamente contratti e convenzioni per l'acquisizione di impianti e attrezzature, programmi e consulenza progettuale e tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici, università, centri di ricerca o soggetti privati di comprovata esperienza nel settore specifico e di documentata idoneità tecnica, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. (6)
2. Al fine di fronteggiare urgenti ed indilazionabili esigenze funzionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione e delle loro sezioni circoscrizionali, connesse con l'approntamento dei mezzi strumentali per realizzare il sistema informatico delle procedure di avviamento al lavoro ed in particolare di quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, emanato in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere, in via eccezionale, con contratto di diritto privato di durata non superiore a dodici mesi, duemila unità di personale da adibire a mansioni impiegatizie.
All'assunzione delle predette unità si provvede mediante concorsi, su base regionale, per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione publica. Il bando di concorso è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento delle commissioni esaminatrici. In quanto compatibili trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, in materia di snellimento delle procedure concorsuali. I lavoratori sono assunti nel numero di mille unità per lo svolgimento di mansioni attinenti al IV livello funzionale e nel numero di mille unità per lo svolgimento di mansioni attinenti al VI livello funzionale, secondo la ripartizione territoriale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Essi devono avere età compresa tra i 18 e i 35 anni, fatti salvi i casi di elevazione del limite di età previsti dalle norme vigenti ed essere in possesso di diploma di scuola media inferiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del IV livello retributivo-funzionale o del diploma di scuola media superiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del VI livello retributivo-funzionale. Il trattamento economico ad essi spettante è quello previsto rispettivamente per il IV ed il VI livello retributivo di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 MAGGIO 1988, N. 160.
3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce al Parlamento, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di dodici mesi previsto per l'effettuazione delle attività alle quali sono destinate le duemila unità di personale da assumere ai sensi del comma 2, sullo stato di attuazione del programma di informatizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché sui risultati conseguiti mediante la stipula dei contratti e l'affidamento delle convenzioni di cui al comma 1.
4. Per la piena attuazione della politica attiva dell'impiego, secondo le disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, sulla riforma del mercato del lavoro, nonché per il recupero dell'evasione contributiva e per lo sviluppo dell'attività di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro, è attivato il Fondo di incentivazione previsto dal combinato disposto dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, in favore del personale dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detto Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dall'anno finanziario 1988. Sul Fondo gravano anche i compensi da corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento per le esigenze di cui al presente comma. Le modalità di attribuzione e ripartizione del Fondo sono determinate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto della professionalità e delle particolari condizioni di impiego, di disagio e di rischio del personale.
5. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione del comma 4 e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si osserva l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
6. All'onere di lire 80 miliardi, per l'anno 1988, derivante dall'attuazione dei commi 2 e 4, nella rispettiva misura di lire 50 miliardi per il comma 2 e di lire 30 miliardi per il comma 4, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il suddetto importo è versato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1988, ai fini della sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6-bis. Le somme non impegnate nel corrente anno possono essere impegnate nell'anno 1989.
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (8)
((12))



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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 31 maggio 1990, n. 128, ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che è prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato nel comma 1 del presente articolo, per quanto concerne la facoltà di convenzionamento con terzi per l'ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Ha inoltre disposto (con l'art. 29, comma 1) che la suddetta modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990.


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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 24 novembre 1990, n. 344, convertito con modificazioni dalla L. 23 gennaio 1991, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che è elevata da dodici a ventiquattro mesi la durata prevista dal presente articolo, del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione di 2.000 unità di personale impiegatizio.


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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 20 gennaio 1992, n. 22, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che è prorogata di ulteriori ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione prevista dal presente articolo di 2.000 unità di personale impiegatizio.