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DECRETO-LEGGE 14 marzo 1988, n. 70

Norme in materia tributaria nonchè per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/3/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154 (in G.U. 14/05/1988, n.112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2019)
Testo in vigore dal:  30-6-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

1. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente le linee di trasporto di cui al n. 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi riferita anche alle motrici, carrozze ed altro materiale rotabile.
2. Tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa.
2-bis. Nel n. 21 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: 'case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597' devono intendersi riferite alle costruzioni rurali di cui alle lettere a), b), c) e d) del predetto articolo 39.
3. Agli effetti dell'articolo 74- ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si considerano a diretto vantaggio del cliente le prestazioni di intermediazione per le quali sono dovute provvigioni.
4. COMMA SOPPRESSO DAL D.L.30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 OTTOBRE, N. 427.
4-bis. Il n. 28 della tabella B allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve intendersi riferito anche ai soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.
4-ter. Agli effetti dell'articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale
((o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale,))
deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.
((15))
4-quater. Il rimborso di cui all'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dovuto a cooperative a proprietà indivisa indicate alla lettera g), ultimo comma, dell'articolo 3 dello stesso decreto, comprende anche l'imposta sul valore aggiunto addebitata alle cooperative per l'acquisto di beni e servizi utilizzati per fornire ai propri soci acqua, riscaldamento, energia elettrica, gas, manutenzioni e riparazioni e simili. Tali forniture devono intendersi comprese fra 'le altre cessioni o prestazioni accessoriè previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.
4-quinquies. Con effetto dal 1° gennaio 1988 non è detraibile, da parte delle suddette cooperative, l'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi relativi alle prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile.

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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 12-sexies, comma 2) che la presente modifica si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.