stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 7 settembre 1987, n. 370

Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonchè sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 novembre 1987, n. 460 (in G.U. 09/11/1987, n.262). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/2001)
nascondi
Testo in vigore dal:  9-11-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

1. Al personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla tabella A allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, nonché al personale di cui all'articolo 36, ultimo comma, dello statuto-regolamento della stessa Azienda, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, si applicano, con la medesima decorrenza, i benefici disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79.
2. La lettera (a) della tabella A, quadro I, allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è soppressa.
((
2-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 12 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applicano anche per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale dell'AIMA di cui alla tabella B allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610
))
((
3. Alla spesa conseguente alla applicazione dei benefici di cui al comma 1, calcolata in lire 500 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 263 e contestuale incremento del capitolo 107 del bilancio di funzionamento dell'AIMA per il 1987
))