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DECRETO-LEGGE 31 agosto 1987, n. 359

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440 (in G.U. 31/10/1987, n.255). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2000)
Testo in vigore dal:  2-3-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

Servizi pubblici a domanda individuale
1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento per l'anno 1987 ed al 36 per cento per l'anno 1988. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati , nonché per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293 e 19 settembre 1987, n. 384, la predetta percentuale può essere ridotta fino alla metà.
2. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver accertato il provento complessivo nella misura di cui al comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 1989 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.(5)
3. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 31 marzo 1988, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.
4. La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune indicata all'articolo 68 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.
Il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'articolo 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
803 del 1975, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, è rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'ente gestore dell'impianto secondo una tariffa stabilita entro il 31 dicembre 1987 con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI e la CISPEL.
((10))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 66 convertito con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144 ha disposto (con l'art. 9, comma 8) che il termine del 31 marzo 1989 previsto per la trasmissione dei certificati di copertura del costo dei servizi a domanda individuale del servizio di smaltimento dei rifiutti solidi urbani e del servizio di acquedotto, di cui all'articolo 12, comma 2, è prorogato al 30 aprile 1989.
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 27 dicembre 2000, n. 392 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001 n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 7-bis) che il comma 4 dell'articolo 12 "si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990".