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DECRETO-LEGGE 31 agosto 1987, n. 359

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440 (in G.U. 31/10/1987, n.255). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2000)
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vigente al 19/03/2024
Testo in vigore dal:  17-5-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare i necessari finanziamenti agli enti locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Bilancio
1.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77))
2. Rimane fermo il termine del 31 luglio 1987, stabilito
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256, per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane.
3. All'articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: "con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica".
3-bis. Per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384, il termine per l'adozione della deliberazione relativa al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1986 è prorogato al 31 marzo 1988.