stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 28 agosto 1987, n. 356

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1987, n. 436 (in G.U. 28/10/1987, n.252). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1997)
nascondi
Testo in vigore dal:  28-10-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

(((Provvidenze per il personale civile e per il personale
militare degli istituti di prevenzione e pena). ))
((
1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65, relativa all'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
2. A decorrere dal 1 novembre 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65, relativa all'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, è sostituita dalla annessa tabella B. Le misure dell'indennità di servizio penitenziario indicate nella predetta tabella B sono interamente pensionabili e vanno corrisposte anche con la tredicesima mensilità. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del settore, le misure dell'indennità saranno correlate ai profili professionali individuati per il personale civile dell'Amministrazione penitenziaria. A decorrere dalla stessa data del 1 novembre 1987, è abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1983, n. 65
))